Legge Castagneti

PROPOSTA DI LEGGE C .1650

Norme per favorire lo sviluppo e la valorizzazione della castanicoltura sostenibile, il recupero della coltivazione dei castagneti, la prevenzione dell’abbandono colturale e la promozione e della filiera produttiva castanicola

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

 (Ambito di applicazione e finalità)

 

1.Lo Stato, al fine di favorire lo sviluppo delle zone montane e la valorizzazione della coltivazione sostenibile dei castagneti, nonché ai fini della tutela ambientale, della difesa del territorio e del suolo e della conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all’articolo 9, secondo comma, e all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all’articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce,  in base alle disposizioni della presente legge:

  1. interventi di recupero delle attività di coltivazione, di prevenzione dell’abbandono colturale, di manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto e da legno, soprattutto abbandonati, nei territori collinari e montani anche di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico;
  2. interventi di sostegno e promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva, valorizzando la multifunzionalità delle aziende del settore favorendo e sostenendo l’aggregazione dei produttori in forme associative.

 

Art. 2

(Definizioni)

1.Ai fini e per gli effetti della presente legge si intende per:

  1. a) castanicoltori: chiunque esercita attività di coltivazione di castagneti per la produzione di frutti o per l’ottenimento di prodotti legnosi e non legnosi, individualmente o in forma di associazioni, consorzi o altre forme di aggregazione aventi personalità giuridica, in qualità di proprietario o conduttore;
  2. b) castagneti da frutto in attualità di coltura: i soprassuoli di Castanea sativa Mill. coltivati per la produzione di castagne e marroni, con densità da 30 a 200 piante innestate ad ettaro, soggetti a costanti pratiche colturali;
  3. d) castagneti da frutto oggetto di ripristino colturale : i castagneti da frutto che, per la sospensione delle cure colturali, presentano riduzione del numero di piante innestate e invasione spontanea di vegetazione arbustiva ed arborea oppure i cedui castanili a bassa densità derivanti dal taglio di precedenti castagneti da frutto, che si intende recuperare alla produzione di castagne e marroni dietro presentazione di apposito progetto agronomico autorizzato dalla competente Regione o Provincia autonoma;
  4. e) castagneti da legno: boschi cedui, fustaie transitorie, boschi di alto fusto di neoformazione e impianti di castagno reversibili, realizzati secondo la metodologia dell’arboricoltura da legno e con la finalità della produzione di specifici assortimenti legnosi.

 

 

ART. 3

(Tavolo di filiera per la frutta in guscio)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Tavolo di filiera per la frutta in guscio, di seguito denominato “Tavolo”, comprendente una specifica sezione relativa alla castanicoltura, con compiti consultivi e di monitoraggio. I componenti del Tavolo durano in carica tre anni.
  2. Il Tavolo è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della salute, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori, delle Associazioni nazionali, dei collegi e degli ordini professionali, dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), dell’ISTAT, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nonché da una rappresentanza delle Università e degli enti di ricerca competenti.
  3. Ai partecipanti al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. L’istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4. Nell’ambito del Tavolo è costituito l’Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore al fine di aggiornare i dati statistici, le indicazioni economiche, i prezzi e l’andamento del mercato.
  5. Gli esperti dell’Osservatorio economico e di mercato permanente sono scelti tra i componenti del Tavolo ed agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.
  6. Le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dall’Ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

ART. 4

(Piano di settore della filiera castanicola)

1.Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano di settore della filiera castanicola, di seguito denominato “Piano”.

2.Il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse che possono essere inseriti nei singoli Piani di sviluppo rurale. Esso individua prioritariamente gli interventi volti a promuovere e favorire il recupero delle attività di coltivazione, la prevenzione dell’abbandono colturale e la salvaguardia dei castagneti da frutto e cedui, soprattutto abbandonati, nei territori collinari e montani, nonché volti ad incentivare lo sviluppo di una filiera sostenibile, integrata, competitiva, e multifunzionale sia dal punto di vista produttivo che ambientale, a definire forme di aggregazione professionale e interprofessionale volte  a  valorizzare la filiera castanicola e i suoi prodotti,  nonché a realizzare un coordinamento strategico della ricerca nel settore.

  1. Il Piano è altresì diretto a:
  2. a) fornire all’Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente di cui all’articolo 3, comma 4, i dati sul numero di aziende agricole e sulle superfici investite, al fine di valutare la consistenza della produzione castanicola con cadenza almeno triennale e programmare politiche economiche adeguate;
  3. b) individuare i territori nei quali sono situati i castagneti come definiti dall’articolo 2;
  4. c) definire i criteri e le procedure per la concessione dei contributi di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, e la tipologia di interventi ammissibili;
  5. d) determinare la percentuale di contributi erogabili ai sensi dell’articolo 8, comma 1, nel limite delle risorse disponibili.
  6. Il Piano ha durata triennale. In sede di prima applicazione, esso è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 5

(Qualità delle produzioni e marchi)

1.Le regioni, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono istituire, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli.

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha facoltà di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare a livello regionale, interregionale o di distretto.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove e favorisce la stipula di specifici protocolli e la redazione di disciplinari di coltivazione biologica sostenibile nell’ambito della filiera castanicola.

 

CAPO II – INTERVENTI PUBBLICI PER LA FILIERA CASTANICOLA

ART. 6

(Miglioramento della competitività ed emergenze fitosanitarie)

  1. Per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all’innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l’entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.
  2. Per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) è concesso un contributo di 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2021.
  3. I progetti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere aderenti alle linee di programmazione individuate dal Piano di cui all’articolo 4.
  4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 11.

 

Art. 7

(Interventi di sostegno e valorizzazione della filiera castanicola e criteri di premialità)

  1. Nell’ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa europea, statale e regionale sullo sviluppo rurale, può essere prevista la realizzazione di interventi di valorizzazione della filiera castanicola che favoriscano:
  2. a) l’utilizzo razionale di nuove tecniche colturali valutando caso per caso quelle tradizionali, in funzione della presenza di impianti tradizionali o storici o di impianti innovativi o intensivi;
  3. b) il miglioramento genetico dei prodotti;
  4. c) l’ammodernamento degli impianti;
  5. d) l’attuazione di progetti integrati di filiera;
  6. e) i corsi di formazione destinati ai castanicoltori, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera a);
  7. f) il miglioramento della filiera vivaistica.
  8. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, d’intesa con le Regioni, può individuare criteri di premialità nell’ambito dei Piano di sviluppo rurale (PSR) e del Piano Strategico, in via prioritaria in favore delle “associazioni, organizzazioni dei produttori castanicoli o Consorzi riconosciuti in base alla normativa nazionale e dell’Unione europea. Il Ministro inoltre individua, in accordo con le regioni, specifiche misure ed interventi adeguati e dedicati alle aziende castanicole aggregate nell’ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.
  9. Le regioni possono dare attuazione alle disposizioni del comma 2 nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.

 

CAPO III – INCENTIVI AI CASTANICOLTORI

Art. 8

 (Fondo per la promozione della filiera castanicola)

  1. I castanicoltori, come definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), possono richiedere la concessione di un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per le seguenti finalità:
  2. a) interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti da frutto in attualità di coltura;
  3. b) interventi di recupero e di ripristino dell’attività di coltivazione nei castagneti di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d);
  4. c) interventi che prevedano l’utilizzo e la valorizzazione del castagno nella selvicoltura naturalistica o in impianti da arboricoltura da legno;
  5. d) interventi per la trasformazione di cedui di castagno in castagneti da frutto, purchè conformi alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  6. Alle aziende che operano nell’ambito della filiera castanicola è concesso un contributo per favorire l’avvio di processi di integrazione e di associazione tra la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti del castagno, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche destinate al commercio elettronico, e, in generale, per promuovere la multifunzionalità delle aziende castanicole.
  7. Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato “Fondo per la promozione della filiera castanicola”, con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, che costituiscono limite massimo di spesa.
  8. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 1, e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo per la promozione della filiera castanicola tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti individuati ai sensi del medesimo articolo.
  9. Le regioni destinatarie delle risorse ripartite disciplinano, assicurando l’invarianza dei limiti di spesa, le modalità di attuazione degli interventi previsti dal Piano nonché di assegnazione dei contributi di cui al presente articolo.
  10. I contributi previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
  11. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 11.

 

Art. 9

(Controlli e sanzioni)

  1. Le regioni programmano i controlli sull’effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all’articolo 8.
  2. Per lo svolgimento dei controlli le regioni possono avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, del Nucleo operativo ecologico e del Nucleo antisofisticazione dell’Arma dei carabinieri, oltreché della polizia provinciale.
  3. Nel caso in cui il castanicoltore o l’azienda castanicola beneficiari dei contributi di cui all’articolo 8 realizzino gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti dell’ammontare erogato. Il castanicoItore o l’azienda di cui al periodo precedente sono altresì esclusi dall’assegnazione dei contributi.
  4. Nel caso in cui il castanicoltore o l’azienda castanicola beneficiari dei contributi di cui all’articolo 8 non realizzino gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al castanicoltore o all’azienda di cui al periodo precedente è revocata l’assegnazione dei contributi concessi.
  5. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la promozione del settore castanicolo.

 

 

 

CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10

(Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne)

  1. Al fine di introdurre protocolli di tracciabilità, analisi e di valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche delle varie tipologie commerciali di castagne a garanzia della qualità dei prodotti, nell’ambito del Tavolo di cui all’articolo 3, comma 1, è istituito un Comitato di tre assaggiatori esperti.
  2. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti e rimborsi spese comunque denominati. Le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dall’Ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 10,5 milioni di euro per il 2021 e 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022,  si provvede, quanto a 8 milioni di euro per il 2021 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, e quanto a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.