Browsing Category

montagna

“Decreto Sostegni” Profili di interesse della Commissione agricoltura

  • Articolo 1, commi 1-12 (Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA)

L’articolo 1 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario

 

  • Articolo 1, commi 13-17-bis (Aiuti di importo limitato e aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti)

L’articolo 1, commi da 13 a 17-bis, disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19), e successive modifiche. La disciplina europea relativa agli aiuti temporanei di importo limitato ne consente l’erogazione alle imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità. L’importo complessivo dell’aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa. L’aiuto – che deve essere concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 – non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione, alle condizioni previste, delle microimprese o alle piccole imprese. Particolari condizioni si applicano alle imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, mentre è prevista una disciplina speciale per le imprese dei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

 

  • Articolo 1-bis (Contributo a fondo perduto per start up)

L’articolo 1-bis – di cui le Commissioni riunite propongono l’inserimento con gli identici emendamenti 1.136 (testo 3), 1.89 e 1.138, approvati nel corso dell’esame in sede referente – al comma 1 riconosce per il 2021 un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, a cui non spetta il contributo di cui all’ articolo 1 del decreto-legge in esame. Il contributo è riconosciuto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge in esame.

 

 

  • Articolo 1-bis (Esenzione prima rata IMU per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto)

Nel corso dell’esame in sede referente è stato proposto l’inserimento dell’articolo 1-bis (em. 6.0.226 t2 e idd.) che esenta dal pagamento della prima rata dell’IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal provvedimento in esame (articolo 1, commi 1-4), cioè i soggetti passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, con alcune eccezioni e a specifiche condizioni, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate viene costituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno con una dotazione di 142,5 milioni per l’anno 2021.

 

 

  • Articolo 7 e Articolo 8, commi da 1 a 8 e da 12 a 14 (Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19)

I commi da 1 a 8 e da 12 a 14 dell’articolo 8 prevedono – con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – la concessione di ulteriori periodi di trattamento.

Questi ultimi vengono ammessi – in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili alla suddetta emergenza – nella misura massima complessiva di: – tredici settimane, relative al periodo 1° aprile 202137 -30 giugno 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale (comma 1); – ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 202138 -31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga (comma 2). In base all’interpretazione seguita dal messaggio dell’INPS n. 1297 del 26 marzo 2021, a tale numero di settimane si possono aggiungere, nella parte ancora non eventualmente fruita, le dodici settimane previste (sempre con causale COVID19) per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021 dalla normativa precedente39 (fermo restando il termine di fruizione di queste ultime entro il 30 giugno 2021); – ventotto settimane, relative al periodo 1° aprile 202140 -31 dicembre 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale (commi 2 e 7), sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi41 (relativamente a questi ultimi, il concorso finanziario statale è definito dal comma 7). Anche in tal caso, in base all’interpretazione seguita dal messaggio dell’INPS n. 1297 del 2021, è ammesso il cumulo con le dodici settimane previste (sempre con causale COVID-19) dalla suddetta normativa precedente per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021; – centoventi giorni, relativi al periodo 1° aprile 2021-31 dicembre 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) (comma 8).

Anche in tal caso, secondo l’interpretazione seguita dal messaggio dell’INPS n. 1297 del 2021, è ammesso il cumulo con le novanta giornate di trattamento previste (sempre con causale COVID-19) dalla suddetta normativa precedente per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021. La circolare dell’INPS n. 72 del 29 aprile 202142 specifica che le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 7 possono essere chieste anche con riferimento all’inizio della settimana in cui si colloca il suddetto termine del 1° aprile, quindi dal 29 marzo 2021. Al riguardo, l’emendamento 8.3 (testo 2) ed altri emendamenti identici, approvati in sede referente, propongono, con l’inserimento di un comma 2-bis, di consentire il riconoscimento delle medesime prestazioni in continuità con quelle possibili (sempre con causale COVID-19) in base alla normativa precedente, ove interamente fruite, quindi con possibile decorrenza già dal 26 marzo 2021.

I termini e le modalità per le domande, per gli invii dei dati e per i relativi pagamenti sono oggetto dei commi da 3 a 6 e 8 (oltre che della norma di rinvio posta dal comma 7). L’emendamento 8.37 (testo 2), approvato in sede referente, propone, con l’inserimento di un comma 3-bis e di un comma 3-ter, un differimento di termini temporali già scaduti, relativi alle domande o agli invii di dati per le prestazioni con causale COVID-19 previste dalle norme precedenti, e una riduzione per il 2021, pari a 5 milioni di euro, del “Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili”. Il comma 12 dello stesso articolo 8 definisce i limiti di spesa per i nuovi trattamenti suddetti (diversi dalle prestazioni oggetto del citato comma 7). I limiti vengono posti distintamente con riferimento alle seguenti tipologie: trattamenti ordinari di integrazione salariale ed assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS; trattamenti di integrazione salariale in deroga; trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA). Ulteriori profili finanziari, relativi ad eventuali fattispecie specifiche, sono definiti dal successivo comma 13, mentre il comma 14 concerne la copertura finanziaria degli oneri (derivanti dai commi 7 e 12). Alla copertura concorrono le rimodulazioni di cui al precedente articolo 7, il quale opera alcune riduzioni degli stanziamenti e degli oneri previsti in materia per il periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2020 e per i primi mesi del 2021.

 

 

Articolo 8, commi 9-11 (Disposizioni in materia di licenziamento) L’articolo 8, ai commi da 9 a 11, preclude ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo: a) fino al 30 giugno 2021, per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria; b) dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per coloro che richiedano l’assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga. Le disposizioni in esame, inoltre, sospendono di diritto, salve specifiche eccezioni, le procedure di licenziamento e le procedure inerenti l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo già avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Il comma 10 dell’articolo dispone le medesime preclusioni e sospensioni contemplate al comma 9, ma prolungandone il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, in considerazione: a) della concessione dell’ulteriore periodo di ventotto settimane per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (per periodi intercorrenti tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021), disposto dal comma 2 dell’articolo 8 in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia); b) della concessione del trattamento di cassa integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) per una durata massima di centoventi giorni (nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021), disposto dal comma 8 dell’articolo 8 in esame

 

 

  • Articolo 19 (Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura)

L’articolo 19 dispone, con riferimento al mese di gennaio del 2021, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività. Sono, altresì, determinati i limiti individuali per l’accesso agli esoneri contributivi.

 

  • Articolo 30-bis (Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

L’articolo aggiuntivo 30-bis – che le Commissioni di merito propongono di inserire con l’approvazione dell’emendamento 30.091 testo 2 e di altri identici – riconosce un contributo ai concessionari di aree demaniali marittime per le attività di acquacoltura, pesca e ripopolamento, nonché per la realizzazione di manufatti destinati al prodotto ittico, nel limite di spesa di 1 milione di euro per il 2021.

 

  • Articolo 38 (Sostegno al sistema delle fiere)

 L’articolo 38, al comma 1, rifinanzia di 150 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri per la concessione di contributi a fondo perduto – commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili – a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli stessi enti. Il comma 2 dispone che ai relativi oneri si provveda ai sensi dell’articolo 42. Il comma 3 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da COVID-19, di fiere e congressi. Il Fondo viene dotato di 100 milioni per l’anno 2021. Il comma 4 demanda le modalità di riparto del Fondo ad un decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, tenendo conto dell’impatto economico negativo nel settore conseguente alle restrizioni determinate dalla pandemia. Ai sensi del comma 5, l’indennità di sostegno disciplinata dal comma 3 è incompatibile con i contributi a fondo perduto di cui al comma 1. Infine, il comma 6 dispone che agli oneri relativi al comma 3 si provveda ai sensi dell’articolo 42.

 

 

  • Articolo 39, comma 1 (Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacultura)

L’articolo 39, comma 1, incrementa, per il 2021, di 150 milioni di euro, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

 

  • Articolo 39-bis (Accesso delle imprese agricole al Conto termico)

L’articolo 39-bis, prevede che, nelle zone montane, le misure di incentivazione per interventi di incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni, c.d. “Conto termico 2.0”, si applicano anche alle imprese il cui titolare esercita le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile.

 

  • Articolo 39-bis (Semplificazioni in materia di controllo e certificazione delle macchine agricole e forestali)

L’articolo 39-bis, consente, al comma 1, al MIPAAF, nell’ambito delle proprie competenze, e al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico agrario, di avvalersi previa stipula di apposita convenzione, per il 2021 e nel limite di spesa di cui al comma 3 che costituisce tetto di spesa massima, dell’assistenza tecnica dell’ENAMA (Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola).

 

 

  • Articolo 39, commi 1-bis-1-septies (Disposizioni su alimenti, imballaggi e cooperative)

I commi 1-bis-1-septies dell’articolo 39, che le Commissioni di merito propongono di introdurre con l’approvazione degli emendamenti 39.30 testo 3 e identici, contengono alcune disposizioni di carattere eterogeneo volte ad intervenire volte nei seguenti ambiti: prodotti ortofrutticoli di quarta gamma; caratteristiche della birra; proroga in materia di imballaggi; monitoraggio delle produzioni cerealicole e disciplina delle cooperative.

 

  • Articolo 39-bis (Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiata)

L’articolo 39-bis, novella l’articolo 185, comma 1, lettera f) del codice dell’ambiente in materia di esclusioni dall’applicazione della parte quarta inerente i rifiuti, inserendo tra le esclusioni previste anche il riferimento alla posidonia spiaggiata, laddove reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all’interno dei cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

 

  • Articolo 40-bis (Disposizioni temporanee per le cooperative sociali cosiddette di tipo b e in materia di prevalenza della mutualità delle cooperative)

L’articolo 40-bis – di cui l’emendamento 40.0.17 ed altri emendamenti identici, approvati in sede referente, propongono l’inserimento – prevede alcune norme transitorie relative alla quota percentuale minima di lavoratori svantaggiati che devono essere occupati nelle cooperative sociali cosiddette di tipo b ed alla perdita, da parte di una società cooperativa, delle condizioni di mutualità prevalente